Decreto PNRR 2024, è legge. Conferma della patente a punti nei cantieri e altre novità

Decreto PNRR 2024, è legge. Conferma della patente a punti nei cantieri e altre novità

di: Francesco Mangini
Il nuovo sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri (c.d. patente a punti) è divenuto legge in data 1° maggio 2024. Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, è stata, infatti, pubblicata, e il giorno successivo è entrata in vigore, la legge 29 aprile 2024 n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 (si veda news Ars del 5 marzo), recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

È confermato il sistema di qualificazione, attraverso la c.d. patente a punti, per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili elencati nell'Allegato X del d.lgs n. 81/2008, con un'ulteriore riscrittura dell'art. 27, che introduce alcune modifiche rispetto alla versione originale del d.l. n. 19:
- l'obbligo di tenuta scatterà il 1° ottobre 2024, senza più il riferimento all'integrazione del portale nazionale del sommerso di cui alla versione originale del d.l. n. 19/2024;
- restano invariati i soggetti obbligati, con la precisazione che sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- vengono previsti il meccanismo di autocertificazione dei requisiti per il rilascio della patente e la revoca per un anno in caso di dichiarazioni non veritiere;
- il sistema di decurtazione dei punti, in caso di provvedimenti definitivi avverso il datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, è riscritto nell'allegato I-bis al d.l. 19;
- mentre il d.l. 19 prevedeva che a un singolo accertamento ispettivo non potesse seguire una decurtazione maggiore di venti punti, viene ora previsto che i punti decurtati non possono superare il doppio del numero di punti previsto per la violazione più grave;
- non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (si veda il Codice dei contratti pubblici - art. 100, co. 4);
- le informazioni relative alla patente saranno inserite in apposita sezione del Portale nazionale del sommerso unitamente a ogni informazione utile contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Quanto agli altri aspetti interessati dalle disposizioni della legge di conversione si segnala, in particolare, che:
- È confermato l'obbligo di corrispondere al personale impiegato negli appalti di opere o servizi e nei subappalti un trattamento economico (e ora anche normativo) non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nella versione originale del d.l. 19, il riferimento era al contratto collettivo maggiormente applicato);
- È confermato altresì il sistema di attestato di merito in ambito salute e sicurezza, conferito ai datori di lavoro idonei. L'attestato è rilasciato dall'Ispettorato nazionale del lavoro e segue l'iscrizione del datore di lavoro nella Lista di conformità INL, nel caso in cui durante un'ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale, tutela della salute e sicurezza non emergano violazioni o irregolarità. L'iscrizione in detta Lista è pubblicamente consultabile online e consente al datore di lavoro di evitare visite ispettive per un periodo di 12 mesi nelle stesse materie oggetto dell'accertamento che abbia dato luogo al rilascio dell'attestato;
- A modifica del Testo Unico Ambientale, la legge di conversione permette all'autorità competente, in relazione alla valutazione di impatto ambientale (VIA), di avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il monitoraggio del rispetto, da parte del proponente, delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA al fine di adottare le opportune misure correttive. L'autorità competente potrà avvalersi a tal fine anche degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica ovvero di altri soggetti pubblici (art. 28, co. 2 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 12, co. 14-ter del d.l. 19/2024 convertito in legge).

Si allegano:
- un documento prodotto dalla nostra redazione giuridica, contenente il testo dell'art. 27, in cui sono evidenziate le modifiche apportate dalla legge di conversione rispetto alle modifiche della versione originale del d.l. n. 19; e
- il nuovo Allegato 1-bis, che riporta l'elenco delle fattispecie delle violazioni e la relativa decurtazione dei punti della patente.