di: Giacomo Balestrini
Sulla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1*, il "Codice della Protezione Civile", che entrerà in vigore il 6 febbraio.
Il nuovo Codice, che va a sostituire la precedente Legge n. 225/1992, è composto da 50 articoli, organizzati in 7 Capi:
- Capo I Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile
- Capo II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
- Capo III Attività per la previsione e prevenzione dei rischi
- Capo IV Gestione delle emergenze di rilievo nazionale
- Capo V Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile
- Capo VI Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile
- Capo VII Norme transitorie, di coordinamento e finali.
L'obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza. A questo scopo, il decreto:
- chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile;
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale;
- introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza;
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno;
- finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale;
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile.
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* Il D.Lgs. è stato inizialmente erroneamente pubblicato sulla G.U. con il n. "224". Tale errore è stato rettificato con comunicato pubblicato sulla G.U. 23/01/2018, n. 18