di: Vincenzo Morena
Incorre nel reato di favoreggiamento personale chi mente sulla dinamica dell’incidente sul lavoro, subìto in cantiere da un collega, per proteggere il responsabile della sicurezza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22253 dello scorso 23 luglio, ha, così, dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un lavoratore contro la condanna per aver reso dichiarazioni potenzialmente utili a sviare le indagini su un sinistro che aveva coinvolto un altro dipendente della società, e che rischiavano di coinvolgere il responsabile della sicurezza nel reato di lesioni personali.
Gli Ermellini hanno “bocciato” la tesi difensiva, secondo la quale il ricorrente, presente al momento del fatto, avrebbe agito per il timore di essere licenziato, e, dunque, avrebbe avuto diritto all’esimente di cui all’art. 384 del Codice penale. Si legge, infatti, nella decisione dei Supremi Giudici: “il pericolo addotto (i.e. di perdere il lavoro) corrisponde a una mera suggestione logica, smentita dalla conferma delle dichiarazioni mendaci che hanno concretato il favoreggiamento contestato, ribadite dal ricorrente nel corso del giudizio, quando era già stato licenziato da tempo e pur potendo avvalersi della via d’uscita garantita dall’art. 376 Cod. pen. (i.e. la non punibilità in caso di ritrattazione prima della chiusura del dibattimento)”.
Gli Ermellini hanno “bocciato” la tesi difensiva, secondo la quale il ricorrente, presente al momento del fatto, avrebbe agito per il timore di essere licenziato, e, dunque, avrebbe avuto diritto all’esimente di cui all’art. 384 del Codice penale. Si legge, infatti, nella decisione dei Supremi Giudici: “il pericolo addotto (i.e. di perdere il lavoro) corrisponde a una mera suggestione logica, smentita dalla conferma delle dichiarazioni mendaci che hanno concretato il favoreggiamento contestato, ribadite dal ricorrente nel corso del giudizio, quando era già stato licenziato da tempo e pur potendo avvalersi della via d’uscita garantita dall’art. 376 Cod. pen. (i.e. la non punibilità in caso di ritrattazione prima della chiusura del dibattimento)”.