di: Giovanna Soravia
Con Sentenza del 7 luglio scorso, nella causa T-668/19 tra la società tedesca Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG e EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), il Tribunale dell’Unione europea si pronuncia, per la prima volta, sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio, fornendo precisazioni in merito ai criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori e alla percezione di tali marchi in generale da parte dei consumatori.
Il Tribunale, rigettando il ricorso promosso dalla Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, ha statuito che un file audio contenente il suono che si produce all'apertura di una lattina di bevanda, seguìto da un silenzio e da un gorgoglio, non può essere registrato come marchio per diverse bevande e per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito, in quanto non presenta carattere distintivo.
Il Tribunale, rigettando il ricorso promosso dalla Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, ha statuito che un file audio contenente il suono che si produce all'apertura di una lattina di bevanda, seguìto da un silenzio e da un gorgoglio, non può essere registrato come marchio per diverse bevande e per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito, in quanto non presenta carattere distintivo.