Il 29 ottobre è stato pubblicato, sulla G.U. n. 259, l'ultimo dei tre Decreti antincendio attesi, il D.M. 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” , che, insieme agli altri due, il D.M. 1 settembre (Decreto Controlli), ed il D.M. 2 settembre (Decreto GSA), andrà ad abrogare definitivamente il D.M. 10 marzo 1998, tra un anno.
Questo nuovo Decreto è conosciuto tra gli addetti ai lavori anche con il nome di “Decreto Mini Codice” e va ad indentificare la VRI per i luoghi di lavoro a rischio incendio di tipo basso mentre rimanda al D.M. 03.08.2015 ("Codice") oltre che alle RTV vigenti, la valutazione dei rischi d'incendio in tutte quelle attività che non sono a rischio incendio di tipo basso, come definito nell’articolo 3. I criteri pratici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto.
Art. 3 - Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
- Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
- Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
- Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Gli addetti ai lavori hanno tempo un anno per adeguarsi alle novità introdotte dai tre decreti, in particolare approfondire la conoscenza del D.M. 03.08.2015 ("Codice"), a cui dovranno abituarsi a far riferimento.
Sull'argomento si veda anche:
Pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15472 esplicativa del DM 2 settembre 2021 (News)
Emanata la Circolare VVF Prot n. 14804 del 6 ottobre 2021 a chiarimento del DM 1 settembre 2021 (News)
Il DM 2 settembre 2021 “Decreto GSA” o “Decreto Gestione della Sicurezza Antincendio” (Approfondimento)
DM 1/9/2021: controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (Approfondimento)