di: Giovanna Soravia
È stato appena pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione del 22 marzo 2021 sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull’interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE.
Il nuovo Regolamento, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180 del 21 maggio 2021 “stabilisce norme relative ai metodi di analisi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali vivi destinati alla produzione di alimenti, nelle loro parti del corpo e fluidi corporei, escrementi, tessuti, nei prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, mangimi e acqua. Stabilisce inoltre norme per l’interpretazione dei risultati analitici di tali analisi di laboratorio” e si applica “ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni relative alla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive” (art.1).
Ai sensi dell’art. 7, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi, fino al 10 giugno 2026, ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del regolamento.
Il Regolamento consta di due Allegati, che dettano i requisiti tecnici dei Metodi di analisi, controllo, validazione (All.1) e delle procedure di campionamento e trattamento dei campioni ufficiali (All.2).
Il nuovo Regolamento, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180 del 21 maggio 2021 “stabilisce norme relative ai metodi di analisi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali vivi destinati alla produzione di alimenti, nelle loro parti del corpo e fluidi corporei, escrementi, tessuti, nei prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, mangimi e acqua. Stabilisce inoltre norme per l’interpretazione dei risultati analitici di tali analisi di laboratorio” e si applica “ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni relative alla presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive” (art.1).
Ai sensi dell’art. 7, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi, fino al 10 giugno 2026, ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del regolamento.
Il Regolamento consta di due Allegati, che dettano i requisiti tecnici dei Metodi di analisi, controllo, validazione (All.1) e delle procedure di campionamento e trattamento dei campioni ufficiali (All.2).