Il 12 gennaio 2020, i Carabinieri del N.A.S. di Lecce effettuavano un controllo presso un supermercato e riscontravano che “un cliente anziano, senza l'utilizzo della protezione di guanti, dopo aver toccato diversi pezzi di pane precotto, ne ha scelto alcuni che ha finalmente acquistato" e procedevano quindi al sequestro di 23 Kg. circa di pane precotto in vendita negli espositori.
Con successivo provvedimento dell’A.S.L. di Lecce – Dip. di Prevenzione, prot. U.0014174 del 30 gennaio 2020, avente ad oggetto “Azione esecutiva ai sensi del reg. (UE) 2017/625 art. 138”, veniva disposta «l’immediata sospensione della vendita self-service di pane e prodotti da forno sfusi e posti in vendita in appositi scaffali erogatori del tipo a cassetto, in assenza di un operatore addetto alla vigilanza sulle corrette modalità di prelievo/acquisto da parte dei clienti».
Per quanto più strettamente e direttamente interessa la materia alimentare (rectius, della sicurezza alimentare), vediamo insieme le questioni sul merito affrontate dal Consiglio di Stato, laddove l’appellante riteneva di aver rispettato le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare relative alla vendita del pane precotto.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto, invece che la prassi tenuta presso il supermercato per la vendita del pane precotto non fosse conforme alla normativa applicabile al caso concreto, e pertanto non fosse idonea a garantire la tutela della sicurezza alimentare.
Nei locali della GDO, il pane parzialmente cotto deve essere venduto già confezionato ed etichettato, in maniera da evitare qualsiasi forma di contatto e manipolazione da parte degli avventori prima dell’eventuale inserimento da parte loro nei sacchetti presenti nel punto vendita (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n.6677 del 7 ottobre 2021).