Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori dei prodotti suddetti e i gestori della ristorazione collettiva.
Relativamente alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, potranno essere previsti, nei mercati agricoli e nei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, appositi spazi.
La legge prevede inoltre che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno:
- istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta»
- stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi
- definite le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari
- definiti gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione. Non può essere apposto invece sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
E' compito delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano esercitare i controlli per l'accertamento delle infrazioni e irrogare le sanzioni previste dalla legge.