Nel dettaglio la legge:
- individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;
- definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
- persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità;
- assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
- individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di
pianificazione e di
gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità;
- applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche ;
- promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della direttiva
2000/60/CE;
- promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile;
- favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla
sostenibilità.