L’ Accordo prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli "speditori occasionali, le aziende che ricoprono il ruolo di speditore di merci pericolose ai sensi dell’attuale paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, cioè gli speditori: “che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.
L’accordo sarà valido, per i Paesi che lo sottoscriveranno, fino al 31 dicembre 2024. Si rammenta, a tal proposito, che dopo tale data a seguito dell’entrata in vigore dell’ADR 2025, sarà valida la modifica proposta proprio dalla Gran Bretagna (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166) in merito all’esenzione della nomina del consulente da parte degli speditori “occasionali” (comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso).
Con l’edizione 2025 dell’ADR il paragrafo 1.8.3.2 sarà così modificato: “Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.”