Obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per  le cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti

Obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per le cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti

di: Angelo Fiuordi

È entrato ufficialmente in vigore l’obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per tutte le cisterne che verranno costruite dal 1° gennaio 2024 adibite al trasporto di gas liquefatti infiammabili introdotto nell’ADR 2023.

L'ADR prevede una "misura transitoria", infatti specifica, al capitolo 1.6.3.57 che “le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 secondo le prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2022 ma che non soddisfano, tuttavia, le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2023 in merito al montaggio delle valvole di sicurezza conformemente al 6.8.3.2.9 possono essere ancora utilizzate”.

Da questa data anche tutte le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono già equipaggiate con valvole di sicurezza che soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.2.9 applicabili dal 1° gennaio 2023 e che non recavano i marchi SV dovranno essere correttamente segnalate in concomitanza con l’ispezione intermedia o periodica.

Il marchio è costituito da un quadrato bianco con dimensioni minime di 250 mm × 250 mm. La linea all'interno del quadrato deve essere nera, parallela al bordo esterno del marchio e distante circa 12,5 mm. Le lettere "SV" devono essere nere e avere un'altezza minima di 120 mm e uno spessore minimo della linea di 12 mm. Le valvole di sicurezza installate devono essere conformi ai paragrafi dal 6.8.3.2.9.1 al 6.8.3.2.9.5 ADR, mentre la marcatura SV deve rispettare le specifiche previste al punto 6.8.3.2.9.6.3 ADR.

L’obbligo riguarda unicamente le cisterne adibite al trasporto di gas infiammabili, mentre per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti questa prescrizione è opzionale.