di: Vincenzo Morena
I rifiuti sanitari infettivi, se assoggettati ad un procedimento di
sterilizzazione, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani senza condizionamenti nelle modalità di smaltimento. Lo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente con la risposta all'interpello n. 43348 dello scorso 6 marzo.
Il quesito, redatto dalla Regione Toscana, è stato presentato per far luce sull'applicazione dell'art. 30 bis del D.L. n. 23/2020 - che assimila i rifiuti sanitari sterilizzati a quelli urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione in impianti di incenerimento - per chiedere se la norma in questione intende modificare implicitamente il DPR 254/2003 (che, invece, condiziona tale assimilazione alla destinazione dei rifiuti), e se sia, inoltre, corretto attribuire ai rifiuti sanitari così assimilati il codice EER 200301 "rifiuti urbani indifferenziati".
Il Mase, dopo il consueto excursus normativo di riferimento, specifica che «i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254 cit., presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive».
Affermativa anche la risposta al secondo interrogativo, dove viene specificato che «tali rifiuti, una volta "assimilati agli urbani" possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003».
Il quesito, redatto dalla Regione Toscana, è stato presentato per far luce sull'applicazione dell'art. 30 bis del D.L. n. 23/2020 - che assimila i rifiuti sanitari sterilizzati a quelli urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione in impianti di incenerimento - per chiedere se la norma in questione intende modificare implicitamente il DPR 254/2003 (che, invece, condiziona tale assimilazione alla destinazione dei rifiuti), e se sia, inoltre, corretto attribuire ai rifiuti sanitari così assimilati il codice EER 200301 "rifiuti urbani indifferenziati".
Il Mase, dopo il consueto excursus normativo di riferimento, specifica che «i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254 cit., presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive».
Affermativa anche la risposta al secondo interrogativo, dove viene specificato che «tali rifiuti, una volta "assimilati agli urbani" possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003».