di: Vincenzo Morena
Non risponde del reato ex art. 16 del Dlgs 133/2009 (derivante dalla violazione delle norme del regolamento europeo in materia di sostanze chimiche) il distributore dei beni, ovvero il soggetto che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato la sostanza non conforme alle condizioni di restrizione previste dall'Allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH). La precisazione arriva dalla Cassazione con la sentenza 2024/1454 depositata lo scorso 12 gennaio.
La vicenda si incardina sulla decisone del Tribunale di Genova che aveva dichiarato la responsabilità di un distributore di tubetti di colla contenenti in eccesso il toluene, pericolosa sostanza solvente.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'imprenditore basandosi sulla prevista responsabilità penale dei soggetti che violano le restrizioni imposte a tutela della salute umana e dell'ambiente, relative a pericolose o potenziali sostanze chimiche.
Secondo i Giudici, infatti, «dalla lettura del testo normativo emerge con immediata evidenza che il legislatore, nel sanzionare la fabbricazione, la messa in circolazione o l'utilizzo di sostanze non conformi alle condizioni di restrizioni previste dal Reach, fa riferimento non alle condotte di "chiunque", ma, specificamente, alle condotte del "fabbricante", dell'"importatore", del "rappresentante esclusivo" e dell'"utilizzatore a valle"».
Il reato di cui all'art. 16 cit. è, dunque, un reato proprio, configurabile esclusivamente nei confronti di tali soggetti, e non anche nei confronti nel distributore, fermo restando il ruolo decisivo nella catena distributiva, specie se lunga e se si tratta di prodotti destinati a consumatori non professionisti.
La vicenda si incardina sulla decisone del Tribunale di Genova che aveva dichiarato la responsabilità di un distributore di tubetti di colla contenenti in eccesso il toluene, pericolosa sostanza solvente.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'imprenditore basandosi sulla prevista responsabilità penale dei soggetti che violano le restrizioni imposte a tutela della salute umana e dell'ambiente, relative a pericolose o potenziali sostanze chimiche.
Secondo i Giudici, infatti, «dalla lettura del testo normativo emerge con immediata evidenza che il legislatore, nel sanzionare la fabbricazione, la messa in circolazione o l'utilizzo di sostanze non conformi alle condizioni di restrizioni previste dal Reach, fa riferimento non alle condotte di "chiunque", ma, specificamente, alle condotte del "fabbricante", dell'"importatore", del "rappresentante esclusivo" e dell'"utilizzatore a valle"».
Il reato di cui all'art. 16 cit. è, dunque, un reato proprio, configurabile esclusivamente nei confronti di tali soggetti, e non anche nei confronti nel distributore, fermo restando il ruolo decisivo nella catena distributiva, specie se lunga e se si tratta di prodotti destinati a consumatori non professionisti.