di: Avvocato Daniele Zaniolo
In due recenti processi che vedevano come imputati due Coordinatori ai fini della sicurezza in cantiere, la Corte di Cassazione si è espressa in un caso confermando la condanna e nell’altro annullandola.
Nell’ambito dei processi e poi nelle sentenze, la Corte ha chiarito cosa si debba intendere per cantiere e cioè se, nel caso in cui nel luogo di lavoro siano svolte diverse attività legittimate da titoli edilizi differenti, si sia al cospetto di uno o più cantieri, ed ha chiarito con precisione quali sono i profili di responsabilità del coordinatore per la sicurezza e cosa si intenda per obbligo di “alta vigilanza”.
Nell’ambito dei processi e poi nelle sentenze, la Corte ha chiarito cosa si debba intendere per cantiere e cioè se, nel caso in cui nel luogo di lavoro siano svolte diverse attività legittimate da titoli edilizi differenti, si sia al cospetto di uno o più cantieri, ed ha chiarito con precisione quali sono i profili di responsabilità del coordinatore per la sicurezza e cosa si intenda per obbligo di “alta vigilanza”.
In che cosa consista tale obbligo è ben specificato nelle sentenze in commento, la n. 34387 Cassazione Penale, Sez. 4, 12 settembre 2024 e la 37214 Cassazione Penale, Sez. 4, 10 ottobre 2024.