di: Francesco Mangini
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 04/04/24, il regolamento (UE) 2024/873 prevede la riduzione delle quote gratuite di emissioni di gas serra destinate ai gestori di impianti che non rispettano i requisiti di efficienza energetica e neutralità climatica di cui alla direttiva 2003/87/CE e apporta numerose modifiche al meccanismo di assegnazione gratuita delle quote di emissioni nel periodo 2021-2030 previsto dal regolamento (UE) 2019/331.
Il quantitativo annuo finale delle quote assegnate a titolo gratuito sarà ridotto del 20% se:
. il gestore dell'impianto non è in grado di dimostrare che sono state attuate tutte le raccomandazioni in materia di efficienza energetica (di cui all'art. 8 della direttiva 2012/27/UE); o
. le emissioni dell'impianto superano l'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017.
I gestori degli impianti le cui emissioni superano il detto percentile possono evitare la riduzione se presentano un apposito piano di neutralità climatica entro il 30 maggio 2024.
Inoltre, tra le altre novità apportate dal regolamento:
- vengono stabilite le modalità di eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita per le merci rientranti nell'ambito del regolamento 2023/956, istitutivo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
- vengono modificati i criteri e le formule per la determinazione delle emissioni storiche e l'assegnazione gratuita di quote, in particolare, per alcuni prodotti tra cui calce, idrogeno, etilene e sostanze a elevato valore aggiunto;
- sono introdotti incentivi per l'elettrificazione dei processi industriali.
Si segnala, infine, che il regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il quantitativo annuo finale delle quote assegnate a titolo gratuito sarà ridotto del 20% se:
. il gestore dell'impianto non è in grado di dimostrare che sono state attuate tutte le raccomandazioni in materia di efficienza energetica (di cui all'art. 8 della direttiva 2012/27/UE); o
. le emissioni dell'impianto superano l'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017.
I gestori degli impianti le cui emissioni superano il detto percentile possono evitare la riduzione se presentano un apposito piano di neutralità climatica entro il 30 maggio 2024.
Inoltre, tra le altre novità apportate dal regolamento:
- vengono stabilite le modalità di eliminazione graduale dell'assegnazione gratuita per le merci rientranti nell'ambito del regolamento 2023/956, istitutivo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
- vengono modificati i criteri e le formule per la determinazione delle emissioni storiche e l'assegnazione gratuita di quote, in particolare, per alcuni prodotti tra cui calce, idrogeno, etilene e sostanze a elevato valore aggiunto;
- sono introdotti incentivi per l'elettrificazione dei processi industriali.
Si segnala, infine, che il regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.