Risposta a Interpello Confindustria in merito a operazioni di miscelazione di rifiuti autorizzabili in deroga dell'art. 187, c. 2 del D.Lgs 152/2006

Risposta a Interpello Confindustria in merito a operazioni di miscelazione di rifiuti autorizzabili in deroga dell'art. 187, c. 2 del D.Lgs 152/2006

di: Simona Galante
Di fronte a una prassi molto eterogenea tenuta dalle regioni, per cui uno stesso tipo di miscela è ammessa al trattamento in una regione mentre in altre no, a causa dei diversi limiti operativi adottati, Confindustria Roma si è rivolta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un interpello datato 19 dicembre 2023, a cui il Ministero ha da poco risposto con nota n. 143188 del 1° agosto 2024.

Nell'interpello Confindustria chiedeva chiarimenti circa la compatibilità dell'art.187, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 con una prassi operativa generale che preveda quanto segue:
a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all'impianto finale;
b) la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch'essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);
c) alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. "HP" tecniche o "HP" amministrative);
d) la miscela così composta può essere conferita solo all'impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.

La risposta del MASE riassume il quadro normativo come segue:

 (continua...)