Nell'interpello Confindustria chiedeva chiarimenti circa la compatibilità dell'art.187, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 con una prassi operativa generale che preveda quanto segue:
a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all'impianto finale;
b) la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch'essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);
c) alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. "HP" tecniche o "HP" amministrative);
d) la miscela così composta può essere conferita solo all'impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.
La risposta del MASE riassume il quadro normativo come segue:
(continua...)