Interpello Mase: sulla tracciabilità, fanghi come rifiuti

Interpello Mase: sulla tracciabilità, fanghi come rifiuti

di: Vincenzo Morena
Gli impianti di depurazione possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane qualora essi non siano qualificati come rifiuti, ma vanno mantenuti gli specifici obblighi di tracciabilità. Questa la precisazione del Mase nella risposta all'interpello n. 65777 dello scorso 4 aprile.
Nel fornire i suoi chiarimenti alla Regione Abruzzo, che ha formulato il quesito, il Dicastero ha dapprima precisato che, con riferimento alla natura di rifiuto dei suddetti fanghi, pur essendo pacifico che la valutazione debba essere effettuata caso per caso, i requisiti di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), TUA non possono – neanche astrattamente – sussistere prima del completamento del trattamento di depurazione.
E poi, l'assenza della qualifica di rifiuto è funzionale esclusivamente alla non applicabilità delle disposizioni in materia di autorizzazione alla gestione dei rifiuti negli impianti di depurazione, non anche alle esigenze di tracciabilità. Di conseguenza, ai materiali conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. c), del Decreto ambientale si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell'ulteriore documentazione di trasporto.