Responsabilità del datore di lavoro in concorso con il lavoratore nel caso di 
infortunio conseguente il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. 
Il c.d. rischio elettivo.
Tre recenti pronunce della Corte di Cassazione

Responsabilità del datore di lavoro in concorso con il lavoratore nel caso di infortunio conseguente il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. Il c.d. rischio elettivo. Tre recenti pronunce della Corte di Cassazione

di: Avvocato Laura Putaturo

La Corte di Cassazione è ritornata, di recente, sull’annosa questione della responsabilità o co-responsabilità del lavoratore, in caso di evento dannoso conseguente l’inosservanza delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 e del più generico obbligo, nascente dall’art. 2087 c.c., per il datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La giurisprudenza in materia ha delineato o teso a delineare in capo al datore di lavoro una responsabilità c.d. oggettiva, ovvero che prescinde dall’elemento soggettivo del dolo e della colpa. Le recenti pronunce, ovvero:
i) Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 07/05/2024 n. 12405;
ii) Cassazione Civile Sez. Lavoro 14/05/2024 n. 13170;
iii) Cassazione Civile, Sez. V, 06/06/2024 n. 15852;
hanno, praticamente, chiuso ogni discussione, cementando l’interpretazione più restrittiva del c.d. rischio elettivo, al punto da far ritenere che non vi sia più spazio per una attenuazione della responsabilità datoriale, in caso di infortunio sul lavoro legato all’inosservanza delle norme sulla sicurezza e/o al generico dovere di vigilanza.
Le questioni affrontate dalla Corte sono molteplici e permettono quindi, a chi scrive, di trattare in maniera organica l’argomento.