Visita medica al lavoratore dopo malattia lunga solo quando c'è obbligo di sorveglianza

Visita medica al lavoratore dopo malattia lunga solo quando c'è obbligo di sorveglianza

di: Vincenzo Morena
A seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza) per verificare l'idoneità alla mansione. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello n. 1/2024 del 6 febbraio.

Il quesito, a firma dell'Università degli Studi di Milano, è stato presentato a fronte delle «varie differenti applicazioni della disposizione nei vari ambiti della P.A.», chiedendo se «un soggetto, anche se non esposto [...] ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia».

La Commissione interrogata, dopo aver precisato che tra gli obblighi del datore/dirigente vi è quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi, e che nell'affidare i compiti ai lavoratori occorre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, ha specificato che - anche alla luce della giurisprudenza in materia (sentenza Cass. Civile, 27 marzo 2020, n. 7566), la disciplina prevede che, post "malattia lunga", vi è l'obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione solo se per la mansione stessa sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria.