Il quesito, a firma dell'Università degli Studi di Milano, è stato presentato a fronte delle «varie differenti applicazioni della disposizione nei vari ambiti della P.A.», chiedendo se «un soggetto, anche se non esposto [...] ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia».
La Commissione interrogata, dopo aver precisato che tra gli obblighi del datore/dirigente vi è quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi, e che nell'affidare i compiti ai lavoratori occorre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, ha specificato che - anche alla luce della giurisprudenza in materia (sentenza Cass. Civile, 27 marzo 2020, n. 7566), la disciplina prevede che, post "malattia lunga", vi è l'obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione solo se per la mansione stessa sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria.