Trasferimento dei siti industriali nel tempo, responsabilità per inquinamento e obbligo di bonifica. La summa dei principi di diritto da parte del TAR della Toscana.

Trasferimento dei siti industriali nel tempo, responsabilità per inquinamento e obbligo di bonifica. La summa dei principi di diritto da parte del TAR della Toscana.

di: Avvocato Daniele Zaniolo
La sentenza in commento appare di particolare interesse perché ha affrontato tutte le questioni più rilevanti in materia di bonifica dei siti industriali contaminati in caso di trasferimento della proprietà degli stessi.

I fatti: una Società ha acquisito un terreno contaminato e nel contratto di acquisto aveva regolato gli aspetti ambientali assumendosi gli obblighi di completamento della bonifica già iniziata dal cedente. La Società aveva poi ceduto a sua volta l’immobile che era anche passato ulteriormente di mano. In entrambi i casi, i contratti di cessione avevano stabilito che gli obblighi di bonifica seguissero la cessione, nel senso che l’acquirente se ne sarebbe fatto carico.
In forza di tali previsioni contrattuali, pertanto, sia la Società che la cedente sostenevano di non aver più alcun obbligo, in quanto trasferiti ai successivi cessionari.
Il giudice amministrativo toscano non è d’accordo. Afferma, infatti, che il trasferimento contrattuale degli obblighi di bonifica ha un’efficacia di manleva meramente interna tra i privati , ma non esime né il responsabile della contaminazione, né colui che si sia assunto gli obblighi di bonifica con gli accordi sostitutivi dalle proprie obbligazioni.
Atteso che le due società in causa erano chiamate ad ottemperare agli obblighi di bonifica in forza di responsabilità diretta in quanto, l’uno soggetto che ha causato l'inquinamento (o meglio, che più probabile che abbia causato l'inquinamento rispetto al contrario) e l’altro che si era assunto gli obblighi in forza di un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, i giudici amministrativi hanno avuto buon gioco ricordare che sussiste la regola della responsabilità solidale.
Nel caso di specie poi il Tar ha anche evidenziato che il tipo di obbligo, ossia quello di presentare un piano di caratterizzazione del sito contaminato, deve essere eseguito in maniera unitaria e non è ragionevolmente frazionabile in ragione di quote di responsabilità difficilmente ripartibili.