Sin dalla sua entrata in vigore, parliamo di marzo 2023, il decreto legislativo 18/2023 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano è stato accompagnato da una certa confusione interpretativa e applicativa, anche per gli aspetti che riguardano gli obblighi delle imprese alimentari. Partiamo da un punto fondamentale:
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d) dello stesso decreto, l’acqua destinata al consumo umano impiegata nelle imprese alimentari deve rispettare i requisiti di cui all’allegato I, parte A e B. Parliamo di enterococchi intestinali e di Escherichia coli (parte A) e di parametri chimici di interesse sanitario, es. arsenico, bromato, cadmio, etc. (parte B)
Proviamo a fare un po' di chiarezza rispondendo alle seguenti domande, per capire meglio la ratio della norma:
- L’obbligo di rispetto dei valori di parametro di cui all’allegato I, parte A e B, implica l’analisi di tutti i parametri richiamati in queste parti dell’allegato?
- Le imprese alimentari con approvvigionamento idrico autonomo (es. pozzo) sono da considerare gestori idro-potabili, come definiti alla lettera n), comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 18/2023?
- Tutte le imprese alimentari sono edifici prioritari?